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Tempo di abbandoni e animali investiti:
in base alle modifiche introdotte dal Nuovo Codice della strada, è obbligatorio, per ogni utente della strada, soccorrere gli animali vittime di incidenti stradali. Comma 9bis -
COSA FARE. Su tutto il territorio provinciale l'utente della strada dovrà chiamare o direttamente il Servizio Veterinario dell'AUSL, oppure i Carabinieri o la Polizia Provinciale o la Polizia Municipale, che contatteranno il Medico Veterinario dell'AUSL reperibile per zona. Il Medico Veterinario dell'AUSL interverrà sul luogo dell'incidente, garantendo il primo soccorso, quindi valuterà la necessità di predisporre il trasferimento dell'animale presso una struttura medica veterinaria per il proseguimento delle cure.
COSA NON FARE. Considerando che l'animale sarà con ogni probabilità impaurito e dolorante, evitare di avvicinarsi e toccarlo se non si possiede la necessaria preparazione: potrebbe diventare pericoloso sia per il soccorritore che per l'animale traumatizzato, per il rischio di aggravarne le condizioni. Non trasportare di propria iniziativa il cane o gatto presso una Struttura Medica Veterinaria, senza avere informazioni circa le eventuali Convenzioni stipulate dal Comune sul cui territorio si è verificato l'incidente stradale: il rischio è quello di vedersi addebitare le spese conseguenti alle cure.
COSTI. Nel caso in cui l'incidente stradale coinvolga cani e gatti, qualora non si risalga ad un proprietario, il Comune sul cui territorio si è verificato il sinistro, si dovrà far carico, in base alla recente normativa ( v. L. 27.12.2006 n. 298 e Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16 luglio 2009, n. 40536 e nota del Ministero della salute del 4.8. 2010), delle spese conseguenti al soccorso dell'animale.